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Roma, 11
maggio 2017
Circolare n. 91/2017
Oggetto: Previdenza – Malattia – Rientro
anticipato del lavoratore – Circolare INPS n. 79 del 2.5.2017.
L’INPS
ha fornito chiarimenti sull’eventualità in cui il lavoratore in malattia rientri
sul posto di lavoro prima del termine della prognosi indicato nel certificato medico
precisando in particolare gli obblighi in capo sia allo stesso lavoratore che
all’azienda.
Il
lavoratore che, considerandosi guarito, voglia riprendere anticipatamente l’attività
lavorativa è tenuto a richiedere al proprio medico la rettifica del certificato
di malattia e successivamente a comunicare sia al datore di lavoro che all’INPS,
prima dell’effettiva ripresa, la variazione della prognosi.
Qualora
il lavoratore, a fronte di un datore di lavoro consenziente, dovesse riprendere
l’attività lavorativa senza la rettifica del certificato, sarà sanzionabile
dall’INPS come per assenza ingiustificata a visita di controllo.
L’INPS
ha inoltre precisato che “in presenza di
un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non possa
consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della
normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro”.
Fabio Marrocco |
Allegato uno |
Codirettore |
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INPS
Direzione
Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione
Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento
Generale Medico Legale
Circolare n. 79
Destinatari omessi
Roma, 02/05/2017
SOMMARIO: 1.Premessa
2.Prognosi riportata nel certificato
3.Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro
4.Provvedimenti sanzionatori
1. Premessa
Mediante
la trasmissione telematica della certificazione di malattia - le cui specifiche
sono state fornite con il disciplinare tecnico allegato e parte integrante del
decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e
delle finanze e successive modificazioni – l’Istituto può disporre, come è
noto, in tempo reale delle informazioni inerenti allo stato di temporanea
incapacità al lavoro dei soggetti interessati.
Ciò
costituisce, con tutta evidenza, un notevole vantaggio, in termini di celerità
e certezza dei flussi certificativi, sia per l’Istituto medesimo, ai fini delle
successive attività per il riconoscimento della prestazione previdenziale, ove
spettante, sia per i datori di lavoro che mediante i servizi messi a disposizione
dall’Inps possono visualizzare tempestivamente gli attestati di malattia dei
propri lavoratori dipendenti.
Il
suddetto flusso telematico risulta essere attualmente operativo su tutto il
territorio nazionale anche se continuano ad essere segnalate dalle Strutture
territoriali Inps non poche situazioni di inadempienza da parte dei medici
curanti circa l’obbligo di invio telematico con rilascio di certificazioni
redatte in modalità cartacea e, conseguenti disagi per i lavoratori coinvolti,
per l’Istituto e per le aziende interessate.
Al
riguardo, si ribadisce che la citata inosservanza degli obblighi di
trasmissione telematica costituisce, oltre che una violazione della normativa
vigente, anche una fattispecie di illecito disciplinare – salvo evidentemente i
casi di impedimenti tecnici di trasmissione - per i medici dipendenti da
strutture pubbliche o per i medici convenzionati (1).
Pertanto,
si invitano le Strutture territoriali Inps che riscontrino situazioni di
inadempienza, come sopra evidenziate, a segnalarle alle Aziende Sanitarie
Locali per competenza.
2. Prognosi
riportata nel certificato
Tutte le
informazioni contenute nel certificato telematico, rivestono peculiare e
specifica importanza. Fra queste, in particolare, la data di fine prognosi – in assenza di ulteriore certificazione –
costituisce il termine ultimo ai fini dell’erogazione della prestazione
economica di malattia, assumendo un significato di rilievo da un punto di vista
amministrativo-previdenziale.
E’
evidente, tuttavia, che sul piano medico legale, tale data rappresenta un
elemento ”previsionale” sul decorso
clinico e sull’esito dello stato patologico riportato in diagnosi, formulato da
parte del medico certificatore sulla base di un giudizio tecnico.
Appare,
conseguentemente, suscettibile di possibili variazioni sia in termini di
prolungamento sia di riduzione, in base ad un decorso rispettivamente più lento
o più rapido della malattia.
Nell’ipotesi
di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore – per prassi già consolidata
– provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di
continuazione, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il
riconoscimento, per l’ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro,
della tutela per malattia.
Ugualmente,
nel caso di una guarigione anticipata, l’interessato è tenuto a richiedere una
rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il
periodo di incapacità temporanea al lavoro. Poiché ciò non costituisce a
tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori, si forniscono, di
seguito, alcune indicazioni sulla base della normativa vigente.
3. Obblighi del lavoratore e del datore di
lavoro
La
rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata,
rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei
confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell’attività
lavorativa, sia nei confronti dell’Inps, considerato che, mediante la
presentazione del certificato di malattia, viene avviata l’istruttoria per il
riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare
alcuna specifica domanda (ad eccezione di quanto previsto dal Decreto del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001 per i
lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui di cui all’art. 2 comma 26
della legge n. 335/1995). Il certificato, pertanto, per i lavoratori cui è
garantita la tutela in argomento, assume, di fatto, il valore di domanda di
prestazione.
Sotto il
primo profilo, è da ritenersi che, in presenza di un certificato con prognosi
ancora in corso, il datore di lavoro non possa consentire al lavoratore la
ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e
sicurezza dei posti di lavoro. L’art. 2087 del codice civile, come noto,
infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure
necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e
l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
Ne
consegue che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito,
intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata
dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza
di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.
Per quanto
concerne, invece, l’obbligo del lavoratore nei confronti dell’Inps, si
evidenzia che lo stesso è tenuto a garantire la massima collaborazione e
correttezza verso l’Istituto nei confronti del quale, con la presentazione del
certificato di malattia – anche se avvenuta mediante la modalità della
trasmissione telematica da parte del proprio medico curante – ha inteso
instaurare uno specifico rapporto di natura previdenziale con conseguente
possibile erogazione – in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti
– della relativa indennità economica.
Il
lavoratore è, quindi, tenuto a comunicare, mediante la rettifica del
certificato telematico, il venir meno della condizione morbosa di cui al
rischio assicurato, presupposto della richiesta di prestazione economica
all’Istituto.
Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che
essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente
certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata
dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto
il certificato, riportante una prognosi più lunga.
Anche nel
caso in cui il medico si trovi nella condizione di dover utilizzare il servizio
alternativo di Contact Center per la presentazione
dei certificati di malattia on line, previsto dal disciplinare tecnico del
decreto ministeriale citato in premessa, ciò dovrà esser fatto tempestivamente
e prima del rientro anticipato al lavoro del soggetto.
L’obbligatorietà
di rettifica del certificato, nei casi di data di fine prognosi anticipata,
trova fondamento normativo anche ai sensi del disciplinare tecnico del decreto
ministeriale citato in premessa, che stabilisce, appunto, che nel caso in cui
si manifesti un decorso più favorevole dell’evento di malattia e la data di
fine prognosi debba essere ridotta, il medico curante che ha redatto il
certificato apporti una rettifica richiamando il certificato medesimo (2).
L’informazione
viene in tal modo immediatamente acquisita, mediante flusso telematico,
dall’Inps che la utilizza ai propri fini istituzionali e la mette a disposizione
dei datori di lavoro interessati mediante i citati servizi per le aziende.
Nei casi
di residuali certificati redatti per causa di forza maggiore in modalità
cartacea, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine
prognosi che dovrà essere inviato immediatamente all’Inps e al datore di
lavoro.
4. Provvedimenti sanzionatori
Succede
non di rado che a seguito dell’effettuazione di visita medica di controllo
domiciliare disposta d’ufficio, l’Istituto venga a conoscenza del fatto che un
lavoratore abbia ripreso l’attività lavorativa prima della data di fine
prognosi contenuta nel certificato di malattia, senza aver provveduto a far
rettificare la suddetta data, a fronte ovviamente di un datore di lavoro
consenziente.
Il
suddetto comportamento da parte del lavoratore e dell’azienda crea evidenti
difficoltà all’Inps, evidenziandosi un disallineamento tra la durata effettiva
dell’evento e la certificazione prodotta. Il mancato tempestivo aggiornamento
della prognosi, inoltre, può indurre l’Istituto,
in prima battuta, a ritenere che l’evento di malattia sia ancora in corso e,
quindi, ad effettuare conseguentemente valutazioni di competenza non
appropriate (inviando, ad esempio, inopportuni controlli domiciliari con
derivanti oneri a carico dell’Istituto stesso).
Nei casi
di lavoratori aventi diritto al pagamento diretto della prestazione, emerge
anche il rischio di erogazione di prestazioni non dovute, con conseguente
necessità, per l’Istituto, di attivarsi per il recupero della quota non dovuta
di prestazione.
In
considerazione di quanto sino ad ora esposto e tenuto conto della necessità di
garantire che i dati forniti all’Istituto mediante i diversi flussi
certificativi (e quindi anche quelli delle certificazioni di malattia) siano tempestivamente
aggiornati e veritieri, nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a
visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva
comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno
applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di
assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente
stabilita per tali fattispecie (3).
Si precisa
al riguardo che la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente
la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una
dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata
immediatamente precedente) dell’evento certificato.
Il
lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al
domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà,
comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività
lavorativa.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Note.
(1) Ai sensi dell’art. 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001
e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento
per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione
tecnologica, n. 1/2010, l’inosservanza, se reiterata, comporta per il medico il
licenziamento o la decadenza dalla convenzione.
(2) Disciplinare Tecnico allegato al Decreto interministeriale del
26/02/2010 e successive modificazioni (modalità tecniche per la predisposizione
e l’invio telematico della certificazione di malattia), punto 3.3: “Servizio
per la rettifica del certificato inviato all’INPS”.
(3) 100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza;
50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza; 100%
dell'indennità dalla data della 3° assenza (circolare n. 166 del 26 luglio
1988).